Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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R.D. 20/07/1890 n. 7088

Articolo 21 - Verificazione: pagamento del diritto Gli utenti che per le industrie da loro esercitate in unico stabilimento appartengono a due o più delle categorie, di cui all'articolo precedente, pagano un solo diritto che è il più alto fra quelli delle dette categorie. (il presente articolo è stato abrogato dall'art 11 D.M. 28.03.2000, n.182 a decorrere dal 03.08.2000.)

Articolo 22 - Misuratori di gas

1. I misuratori di gas - fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982 n. 798, e successive modificazioni, concernente l'attuazione della direttiva n. 71/316/CEE - sono soggetti alla verificazione ogni qualvolta siano posti in commercio o riparati o rimossi dal luogo ove agiscono.

2. I fabbricanti, gli aggiustatori e i fornitori dei misuratori di gas, che non ottemperano alle prescrizioni di cui al comma 1, sono puniti con le sanzioni di cui all'articolo 31.

3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato centrale metrico, sono stabiliti

a) la validità temporale dei bolli applicati, a seguito di esito positivo della verificazione di cui al comma 1 o di altra equipollente procedura metrologica CEE

b) le modalità per l'identificazione dell'anno a partire dal quale deve esse- re calcolato il periodo di validità dei bolli di verificazione, per i misuratori installati dopo la data fissata contestualmente con tali modalità

c) i criteri e le modalità per l'applicazione graduale della prescrizione sul limite temporale di validità dei bolli apposti sui misuratori già installati al- la data di cui alla lettera b), disponendo uno scaglionamento da effettuare in funzione della data di installazione

d) i criteri e le modalità per la effettuazione delle operazioni di verificazione e di legalizzazione dei misuratori di gas, mediante idonee metodologie avvalentisi, nel caso della verificazione, dei principi della garanzia della qualità, analoghi a quelli previsti per le corrispondenti operazioni effettuate nell'ambito del controllo metrologico CEE

e) ogni altra norma per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi compresa la determinazione - in base al criterio di reciprocità - dei controlli sugli strumenti prodotti nei Paesi appartenenti alla Comunità economica europea e non armonizzati dalla normativa comunitaria, che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche adottate in ciascuno dei Paesi di provenienza. (il presente comma è stato cosí sostituito dall'art. 2, L. 29.07.1991 n. 236 (G.U. 03.08.1991 n. 187).

Art.icolo 23 - Misuratori di gas: verificazione La verificazione dei misuratori di gas sarà effettuata nel luogo indicato da colui che fabbrica, aggiusta o fornisce tali apparecchi. I fabbricanti, aggiustatori o fornitori dovranno mettere a disposizione del verificatore un laboratorio provveduto del materiale necessario, da determinarsi con apposito regolamento.

Art.icolo 24 -Manometri campioni I manometri campioni di cui si servono i periti per provare le caldaie a vapore, in esecuzione delle disposizioni del- l'art. 27 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato col regio decreto 30 giugno 1889 n. 6144 (serie 3ª) saranno soggetti alla verificazione periodica, la quale sarà effettuata nel laboratorio centrale e negli uffici metri ci.

CAPO III - Delle contravvenzioni e delle pene

Articolo 25 - Contravvenzioni: accertamento Per l'accertamento delle contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti in materia di pesi e misure, i verificatori sono pareggiati agli ufficiali di polizia giudiziaria.

Art.icolo 26 - Verificatori: funzioni In tutto il tempo che stanno aperti al pubblico i negozi, magazzini, officine ed altri luoghi di vendita, i verificatori avranno libero accesso in essi, sia per procedere alla formazione dei ruoli, sia per verificare se gli utenti abbiano adempito agli obblighi imposti loro da questa legge e dai relativi regolamenti. Quando i luoghi siano chiusi, si procederà per accertare le contravvenzioni, con le forme indicate dalla legge per le visite domiciliari.

Art.icolo 27 - Uso difettoso I pesi, le misure e gli strumenti per pesare e per misurare e i misuratori del gas, e i manometri campioni non sottoposti alla verificazione nei termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti, o messi in uso quantunque siano difettosi in modo da non poter essere aggiustati, o falsi, o dei quali l'uso sia vietato, saranno sequestrati.

Art.icolo 28 - Pesi e misure sequestrati I pesi e le misure e gli strumenti per pesare e misurare e i misuratori del gas e i manometri campioni sequestrati dovranno dopo la sentenza essere restituiti ai contravventori soltanto nel caso che il sequestro abbia avuto luogo pel solo difetto dei bolli di verificazione. Però il contravventore per ottenere la restituzione dovrà farli bollare, e pagare le ammende e le spese, oltre ai diritti di verificazione entro due mesi dal giorno della condanna; spirato il qual termine i detti strumenti si intenderanno confiscati a vantaggio dell'erario del- lo Stato.

Art.icolo 29 - Verifica delle contravvenzioni Le contravvenzioni agli articoli 9, 10 e 11 della presente legge saranno verificate negli atti dei notai e degli altri ufficiali pubblici, dagli ispettori ed altri agenti verificatori delle contravvenzioni nelle materie del notariato, di registro, bollo, ipoteche e simili, e daranno luogo agli stessi procedimenti.

Art.icolo 30 - Prescrizione dell'azione penale La prescrizione dell'azione penale per le contravvenzioni di cui all'articolo precedente, non comincierà a decorrere che dal giorno in cui saranno state verificate o denunziate.

Art.icolo 31 – Sanzioni E' punito: 1° con la sanzione amministrativa da £. 25.000 a £. 100.000, chiunque pon ga in vendita o introduca in commercio pesi, misure e strumenti per pesare e misurare mancanti di bollo di prima verificazione; (l'art. 32, legge 24.11.1981 n. 689, ha sostituito con la sanzione amministrativa, la sanzione originaria dell'ammenda; l'art. 114, comma primo, in rapporto con l'art. 113, comma secondo, legge 24.11.1981 n. 689 ha elevato l'importo prima stabilito dalla legge 14.02.1951 n. 73.) 2° con la sanzione amministrativa da £. 5.000 a £. 50.000: (l'art. 32, legge 24.11.1981 n. 689, ha sostituito con la sanzione amministrativa, la sanzione originaria dell'ammenda; l'art. 114, comma primo, in rapporto con l'art. 113, comma secondo, legge 24.11.1981 n. 689 ha elevato l'importo prima stabilito dalla legge 14.02.1951 n. 73.)

a) chiunque non adempia all'obbligo della verificazione periodica prescritto dall'art. 16

b) chiunque non sottoponga alla rilegalizzazione gli strumenti per pesare e misurare rimessi a nuovo, sia ordinari che automatici

c) chiunque ometta di domandare l'iscrizione sullo stato degli utenti ai termini dell'articolo 19, comma terzo; 3° con la sanzione amministrativa da £. 5.000 a £. 50.000 chiunque contravvenga alle disposizioni delle leggi sui pesi e sulle misure e dei relativi regolamenti nelle quali non sia prevista una pena speciale; l'art. 32, legge 24.11.1981 n. 689, ha sostituito con la sanzione amministrativa, la sanzione originaria dell'ammenda; l'art. 114, comma primo, in rapporto con l'art. 113, comma secondo, legge 24.11.1981 n. 689 ha elevato l'importo prima stabilito dalla legge 14.02.1951 n. 73.) 4° con la sanzione amministrativa di £. 20.000 il notaio od altro pubblico ufficiale che contravvenga alle disposizioni degli artt. 9, 10 e 11, e con la sanzione amministrativa di £. 10.000 ogni privato che incorra nella stessa contravvenzione. (l'art. 32, legge 24.11.1981 n. 689, ha sostituito con la sanzione amministrativa, la sanzione originaria dell'ammenda; l'art. 114, comma primo, in rapporto con l'art. 113, comma secondo, legge 24.11.1981 n. 689 ha elevato l'importo prima stabilito dalla legge 14.02.1951 n. 73.) La sanzione amministrativa è dovuta per ogni atto pubblico o privata scrittura formati in contravvenzione alle disposizioni anzidette. Per i libri di commercio è inflitta una sola ammenda per le violazioni accertate in occasione della presentazione in giudizio. Le ammende cui fossero condannate le amministrazioni saranno dovute ad esse in rimborso dall'ufficiale a cui la contravvenzione è imputabile. (il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, legge 14.02.1951 n. 73.)

Articolo 32 - Riconoscimento di difetti Se i pesi e le misure saranno riconosciuti difettosi per lungo uso o per altra causa non avvertibile dagli utenti non sarà inflitta pena alcuna, ma sarà ordinato che siano aggiustati a spese dell'utente prima di ricevere il bollo di verificazione. Sono considerati come semplicemente difettosi i pesi e le misure la cui differenza non giunge al doppio delle tolleranze prescritte dai regolamenti per la fabbricazione. Sono considerati come falsi i pesi e le misure le cui differenze furono dall'utente conosciute e non riparate, o volontariamente procurate per causa di lucro.

Art.icolo 33 - Dell'entità economica della pena Prima che il giudice competente pronunci definitivamente intorno ad una contravvenzione alle disposizioni sui pesi e sulle misure che sono soggetti soltanto a pena pecuniaria, il contravventore, con domanda da lui sottoscritta e che sarà riguardata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione del- la pena pecuniaria, nei limiti del massimo o del minimo prescritti dalla presente legge sia fatto dal prefetto o dal sottoprefetto i quali decideranno la somma che dovrà essere pagata. Il pagamento di questa somma e delle spese giudiziali, che fossero già occorse farà cessare gli effetti dell'ordine penale. (l'art. 3, D.L. 02.01.1927 n. 1 ha abolito le sottoprefetture le cui funzioni sono state attribuite alle prefetture.

Art.icolo 34 - Entrata in vigore La presente legge andrà in vigore il 1° gennaio 1891. Resteranno allora abrogate tutte le disposizioni contrarie alla medesima.

Art.icolo 35 – Regolamento Saranno stabilite con regolamento da approvarsi con decreto reale, udito il parere del consiglio di Stato, le norme ed i modi con cui potranno, a richiesta essere verificati, nel laboratorio centrale metrico, i densimetri, i termometri ed altri strumenti di misura, ed i diritti da pagarsi per simili verificazioni. Disposizioni transitorie

Articolo 36 - Verificazione facoltativa A decorrere dal 1° gennaio 1891, e per un biennio, saranno ammessi alla verificazione prima facoltativa, i barili, le botti e gli altri vasi chiusi di legno, aventi capacità diverse che quelle contemplate nella tabella annessa alla presente legge, purché tale capacità sia impressa esternamente su uno dei fondi in litri e frazioni decimali di litro. I detti recipienti già muniti del bollo di prima verificazione potranno, a richiesta, essere verificati per un periodo di tempo non maggiore di dieci anni, a decorrere dal 1° gennaio 1891; dopo la quale epoca, questi come gli altri non presentati alla verificazione e i nuovi potranno essere usati come recipienti, ma non come misure. Tanto per la verificazione prima, quanto per quella periodica, sarà pagato un diritto in conformità della presente tabella: Capacità sino a 50 litri £. 1,00 Capacità maggiore di 50 litri sino a 100 £. 1,50 Per ogni mezzo ettolitro in più di 100 litri £. 0,25

Articolo 37 - Esecuzione della legge Con regolamento da approvarsi per decreto reale, udito il parere del consiglio di Stato, sarà provveduto all'esecuzione della presente legge. Allegato 1 Tabella dei pesi e delle misure metrico-decimali dei loro multipli e summultipli Misure Misura lineare. Unità:Metro. Multipli:Decametro, uguale a dieci metri. Ettometro, uguale a cento metri. Chilometro, uguale a mille metri. Miriametro, uguale a diecimila metri Summultipli:Decimetro, uguale alla decima parte del metro. Centimetro, uguale alla centesima parte del metro Millimetro, uguale alla millesima parte del| metro. Misura superficiale. Unità:Metro quadrato Multipli:Decametro quadrato, uguale a cento metri quadrati. Ettometro quadrato, uguale a diecimila metri quadrati Chilometro quadrato, uguale a un milione di metri quadrati. Miriametro quadrato, uguale a cento milioni di metri quadrati Summultipli:Decimetro quadrato, uguale alla centesima parte di un metro quadrato. Centimetro quadrato, uguale alla diecimillesima parte di un metro quadrato. Millimetro quadrato, uguale alla milionesima parte di un metro quadrato Misura speciale agraria. Unità:Ara, uguale a un decametro quadrato, o cento metri quadrati. Multipli:Ettara, uguale ad un ettometro quadrato, o diecimila metri quadrati Summultipli:Centiara, uguale a un metro quadrato Misura di solidità o volume. Unità:Metro cubo (i multipli e summultipli non si usano con denominazioni speciali) . Misura speciale di solidità per il legno. Unità:Stero, uguale ad un metro cubo Multipli:Decastero, uguale a dieci me- tri cubi. Summultipli:Decistero, uguale alla decima parte di un metro cubo. Misure di capacità. Unità:Litro. Multipli:Decalitro, uguale a dieci litri. Ettolitro, uguale a cento litri. Chilolitro, uguale a mille litri Summultipli:Decilitro, uguale alla decima parte di un litro. Centilitro, uguale alla centesima parte di un litro. Millilitro, uguale alla millesima parte di un litro. Pesi. Unità:Gramma. Multipli:Decagramma, uguale a dieci grammi. Ettogramma, uguale a cento grammi o dieci decagrammi. Chilogramma, uguale a mille grammi o dieci ettogrammi. Miriagramma, uguale a diecimila grammi, o dieci chilogrammi. Quintale metrico, uguale a cento chilogrammi, o dieci miriagramma. Tonnellata di mare, uguale a mille chilogrammi, o dieci quintali Summultipli:Decigramma, uguale alla decima parte di gramma. Centigramma, uguale alla centesima parte di un gramma. Milligramma, uguale alla millesima parte di un gramma. Allegato 2 Tariffa dei diritti da pagarsi per la verificazione prima dei pesi e delle misure e per ogni verificazione dei misuratori del gas illuminante e dei manometri campioni Misure lineari. Doppio decametro per ciascuna misura....... . Decametro " ........ Mezzo decametro " ........ Doppio metro " ........ Metro " ........ Mezzo metro " ........ Doppio decimetro " ........ Decimetro " ........ Triplometro (misura tollerata)" ........ Misure di capacità per liquidi e per aridi. Doppio ettolitro (per ciascuna misura)........ Ettolitro " ........ . Mezzo ettolitro " ........ . Doppio decalitro " ........ . Decalitro " ........ . Mezzo decalitro " ........ . Doppio litro " ........ . Litro " ........ . Mezzo litro " ........ . Doppio decilitro " ........ . Decilitro " ........ . Mezzo decilitro " ........ . Doppio centilitro " ........ . Centilitro " ........ . Quarto di ettolitro (misura tollerata)" ........ Quarto di litro (misura tollerata)" ........ Pesi. Cinque miriagrammi (per ciascun peso)...... . Doppio miriagramma " ....... Miriagramma " ....... £. 1.50 £. 1.25 £. 0.40 £. 0.20 £. 0.10 £. 0.10 £. 0.10 £. 0.10 £. 0.30 £. 2.50 £. 1.50 £. 1.25 £. 0.80 £. 0.40 £. 0.20 £. 0.10 £. 0.10 £. 0.10 £. 0.10 £. 0.10 £. 0.10 £. 0.10 £. 0.10 £. 1.25 £. 0.10 £. 0.80 £. 0.40 £. 0.40 Mezzo miriagramma Doppio chilogramma Chilogramma Mezzo chilogramma Doppio ettogramma Ettogramma Mezzo ettogramma Doppio decagramma Decagramma Mezzo decagramma Doppio gramma Gramma " ........ £. 0.20 " ........ £. 0.20 " ........ £. 0.10 " ........ £. 0.10 " ........ £. 0.10 " ........ £. 0.10 " ........ £. 0.10 " ........ £. 0.05 " ........ £. 0.05 " ........ £. 0.05 " ........ £. 0.05 " ........ £. 0.05 Per le frazioni o suddivisioni del gramma, ciascuna"....... £. 0.05 Pesi per le monete. Per ciascun marco delle monete in corso.......... £. 0.10 Bilance a braccia uguali o semplici. Se di portata di 50 chilogrammi o più, per ciascuna £. 2.50 Se di portata minore di 50 chilogrammi fino a 10 chilogrammi inclusivi, per ciascuna £. 1.50 Se di portata minore di 10 fino a 5 chilogrammi, inclusivi, per ciascuna £. 1.25 Se di portata minore di 5 chilogrammi fino a 1 chilogrammo inclusivo, per ciascuna £. 0.80 Se di portata minore a 1 chilogramma, per ciascuna £ 1.25 Bilance composte ossia bilance a pendolo Se di portata di 50 chilogrammi o più, per ciascuna £. 3.50 Se di portata minore di 50 chilogrammi fino a 10 chilogrammi inclusivi, per ciascuna £. 2.50 Se di portata minore di 10 e maggiore di un chilogramma, per ciascuna £. 1.50 Se di portata di 1 chilogramma, o meno, per ciascuna £. 1.25 Stadere semplici. Se di portata di 1000 chilogrammi o più (ciascuna) £. 3.50 Se di portata minore di 1000 chil. fino a 200 chil. incl. (ciascuna) £. 2.50 Se di portata minore di 200 chil. fino a 100 chil. incl. (ciascuna) Se di portata minore di 100 chil. fino a 50 chil. incl. (ciascuna) Se di portata minore di 50 chil. fino a 10 chil. incl. (ciascuna) Se di portata minore di 10 chil. (ciascuna) Stadere o bilance a bilico portatili. Se di portata di 1000 chilogrammi o più (ciascuna) £. 1.50 £. 1.25 £. 0.80 £. 0.40 £. 5.00 Se di portata minore di 1000 chilogrammi fino a 200 chilogrammi inclusivi (ciascuna) £. 3.50 Se di portata minore di 200 chilogrammi (ciascuna) £. 2.50 Stadere a ponte bilico, e stadere a bilancia per pesare carichi voluminosi, per ciascuna £. 15.00 Misuratore del gas illuminante. Per un misuratore che eroga (litri di gas/ora) n. becchi Lire 240 o 280 2 1,60 360 o 420 3 2,40 600 o 700 5 4 1200 o 1400 10 8 2400 o 2800 20 16 3600 o 4200 30 24 4800 o 5600 40 32 6000 o 7000 50 40 7200 o 8400 60 48 9600 o 11200 80 64 12000 o 14000 100 80 18000 o 21000 150 100 24000 o 28000 200 120 30000 o 35000 250 140 36000 o 42000 300 160 48000 o 56000 400 200 60000 o 70000 500 240 72000 o 81000 600 280 96000 o 112000 800 360 120000 o 140000 1000 440 Manometri campioni Per ogni verificazione di un manometro campione £. 3. (L'art.8, D.L. 10.06.1994 n. 357 ha abrogato la tariffa allegato B.)

 

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